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Ranieri Razzante: "Quel limite al contante e alla libertà" (Finanza e Mercati dell'11 gennaio 2012)

In ogni occasione in cui si parli di contrasto all'evasione fiscale immancabilmente si parla anche di limitazione all'utilizzo del contante e di monitoraggio ai fini fiscali dei conti dei cittadini.
Il contante ed il suo utilizzo vengono, in parte a ragione, visti come strumenti principali attraverso i quali si pongono in essere sia i reati tributari che quelli finanziari (su tutti, il riciclaggio e l'usura).
L'antesignana della norma atta a limitare l'utilizzo di moneta non elettronica è la regolamentazione antiriciclaggio sin dalla legge 197/1991, ed oggi la 231/2007. Con due distinti interventi nel corso del 2011. Il legislatore ha abbassato prima a 2.500 euro e poi a 1.000 euro la soglia oltre al quale i privati cittadini non possono scambiarsi tra loro, a titolo oneroso o gratuito, denaro contante per cifre pari o superiori a quelle indicate; la conseguenza della violazione è una sanzione amministrativa dall'1 al 40% dell'importo trasferito.
Per essere chiari, a chi circola nel nostro Paese è consentito acquistare beni e servizi, o fare donazioni liberamente in contanti fino a 999,99 euro. E d'altronde il nostro codice civile, all'articolo 1277, stabilisce che l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie deve essere effettuato con la moneta «di carta», quella cioè che ha corso legale all'atto dell'adempimento stesso.
Bene. La legge antiriciclaggio non ha potuto, evidentemente, derogare a questo principio. Ha limitato ma non "vietato", i trasferimenti di euro (o controvalore, se di altre valute, ovvero di titoli al portatore).
I cittadini si chiederanno ora perché molti di loro stanno subendo ulteriori limitazioni dal sistema bancario. Tanti operatori, ingiustificabilmente disinformati, hanno negato nell'ultimo periodo prelievi da conti correnti per cifre superiori a 1.000 euro, invitando i correntisti a tornare a più riprese a fare operazioni «frazionate». Ciò produce due evidenti storture.

Innanzitutto si fa diventare il cliente un «sospetto» dopo che proprio la normativa antiriciclaggio considera i frazionamenti ingiustificati (come questi, per l'appunto) alla stregua di operazioni «anomale».
Ancora, si snatura il conto corrente e il contratto di deposito, in aperta violazione delle norme civilistiche e bancarie, della loro essenza: la possibilità dell'utilizzo «a vista» delle proprie disponibilità.
Senza dire che la legge antiriciclaggio espressamente prevede che i trasferimenti di contante sopra soglia sono sempre possibili proprio se si fanno con titoli nominativi (ad esempio gli assegni non trasferibili) e per il solo tramite, in regime di oligopolio, delle banche e degli uffici postali, oltre che degli istituti di moneta elettronica.
Da ciò deriva altresì che l'operatore di sportello e direttore che impediscono il prelevamento di fondi si rendono responsabili di appropriazione indebita, reato punito dal nostro codice penale. Va anche ricordato che ciò non è assolutamente in contrasto con la tracciabilità; è persino ovvio ribadire che tutto quello che si fa in banca, oltre che i prelevamenti e versamenti, resta censito nelle scritture contabili e nelle registrazioni a fini antiriciclaggio disponibili, in ogni momento, alle Autorità di vigilanza di settore ed a quelle di polizia.
È per questo che ulteriori abbassamenti della soglia dei 1.000 euro, o provvedimenti ad hoc sulla tracciabilità, porterebbero alla modifica (da fare seguendo la rigidità delle nostre fonti del diritto) delle regole sui mezzi di pagamento. Ma soprattutto a un ingiustificato «panico» nei cittadini, già impauriti da queste interpretazioni a «soggetto» dell'utilizzo del contante.
Evasione fiscale e riciclaggio si contrastano con altri mezzi. Certo anche con le limitazioni al contante, giammai con l‘imposizione liberticida delle carte di credito a chi non ha i mezzi economici e culturali per potersele permettere.

Ranieri Razzante è presidente di Aira e consulente della Commissione Antimafia e del ministero dell'Economia e delle Finanze