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Lo scudo fiscale e le limitazioni alle segnalazioni antiriciclaggio

di Domenico de Palma, Avvocato, IusConsulting

La nuova versione dello scudo fiscale, così come definitivamente approvata dalla Camera nella seduta del 2 ottobre, “ammorbidisce” l’impatto dei presidi previsti dalla normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) sulle operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di capitali dall’estero. L’ormai approvato emendamento Fleres, infatti, dispone che gli intermediari ed i professionisti impegnati in operazioni di rientro siano esentati dall’obbligo di segnalazione di operazione sospetta per quei capitali che costituiscano (meglio, si sospetti che costituiscano) il provento di reati tributari, societari o di falso. Il legislatore, in sostanza, al fine di allargare le maglie della sanatoria, ha previsto l’esenzione dalla segnalazione antiriciclaggio in modo da evitare che la riservatezza attribuita alle dichiarazioni di rimpatrio o regolarizzazione risultasse vana proprio in ragione dell’eventuale adempimento antiriciclaggio. L’esenzione dall’obbligo di segnalazione (ex art. 41 d.lgs. 231/07), però, non esclude gli altri adempimenti antiriciclaggio (adeguata verifica della clientela e registrazione nell’Archivio Unico Informatico) né, come detto, esclude la segnalazione per quei capitali scudati per i quali vi sia il sospetto di provenienza da altri reati (diversi, quindi, dai reati tributari, societari o di falso). Si pone, dunque, un problema sul “sospetto” che rappresenta l’incipit per l’attivazione della procedura di segnalazione. Il decreto legislativo 231/07, nel descrivere l’iter della segnalazione, non impone all’intermediario o al professionista (o agli altri soggetti obbligati) di essere a conoscenza o di “scoprire” da quale reato i capitali provengano, ma impone soltanto di segnalare l’operazione nel caso in cui vi sia il sospetto che i capitali oggetto della operazione stessa siano di provenienza illecita. L’intermediario ed il professionista, quindi, non devono indagare sulla provenienza dei capitali ma devono solo avere il ragionevole sospetto che questi siano frutto di un illecito. Il problema, allora, è proprio quello di capire come possano gli obbligati (ex art. 41 d.lgs. 231/07) ritenersi esenti (secondo il 3° ed il 4° comma dell’art. 13-bis legge 102/09, legge sullo scudo, appunto) dall’obbligo di segnalazione se non sono tenuti ad indagare sulla provenienza illecita dei capitali ma sono tenuti solo a sospettarla. In altri termini, se non si è tenuti a capire quale reato c’è a monte dei capitali rientrati, come si può essere certi di essere esenti dall’obbligo di segnalazione (perché trattasi di reati tributari, societari o di falso)? Questo problema sull’individuazione del reato-fonte può, evidentemente, portare gli obbligati (che siano professionisti, intermediari o altri) a segnalare, per timore di sanzioni, operazioni di rientro che, invece, sarebbero coperte dallo scudo; ciò con un effetto esattamente contrario rispetto a quello voluto dal legislatore.
A parte questo non trascurabile problema, resta fermo che nel caso di operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di capitali-provento di altri reati (ad es. rapina, estorsione, usura, narcotraffico, associazione a delinquere di stampo mafioso, ecc.) l’iter per la segnalazione di operazione sospetta debba essere attivato. A tal riguardo si ricorda che i soggetti obbligati (specificamente individuati dagli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 d.lgs. 231/07) alla segnalazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, predispongono delle procedure interne per l’esame delle operazioni, grazie anche all’utilizzo di software ed ai c.d. “indici di anomalia” predisposti ed aggiornati dalla Banca d’Italia. Individuata l’operazione sospetta, il responsabile dell’ufficio (o di altro punto operativo o struttura dell’intermediario) ha l’obbligo di segnalare, senza ritardo, al titolare dell’attività ovvero al legale rappresentante o ad un suo delegato, l’operazione sospetta. Il titolare dell’attività, il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenute e, nel caso le ritenga fondate, le trasmette (per mezzo di un supporto informatico, per es. floppy disk) all’Unità di Informazione Finanziaria (istituita presso la Banca d’Italia) prive del nominativo del segnalante. Per quel che concerne i professionisti, invece, il procedimento di segnalazione è differente. Il professionista, infatti, può trasmettere la segnalazione direttamente all’UIF (tramite raccomandata) ovvero all’ordine professionale di riferimento che provvederà poi a trasmetterla all’UIF, garantendo l’anonimato al segnalante. Gli ordini professionali che possono ricevere la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati dal MEF di concerto con il Ministero della Giustizia. L’Unità di Informazione Finanziaria, acquisita la segnalazione, avvia la fase di analisi finanziaria della segnalazione stessa tramite raccolta di ulteriori informazioni (raccolta informazioni sul segnalante, informazioni commerciali, consultazione dell’anagrafe dei conti e dei depositi gestita dalla Agenzia delle Entrate, ecc.). All’esito della analisi finanziaria, l’UIF può decidere di archiviare le segnalazioni (ritenute infondate) o trasmetterle senza indugio al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria od alla Direzione Investigativa Antimafia per gli approfondimenti investigativi del caso. Nel caso in cui già all’esito della analisi finanziaria emergano notizie di reato perseguibili d’ufficio, l’UIF procede senza ritardo a farne denuncia al Pubblico Ministero competente o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Questo, in breve, l’iter di segnalazione di operazione sospetta. Ipotizziamo ora, in ultimo, alcuni casi in cui, da operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di capitali, possano scaturire le segnalazioni. Queste riguarderanno, presumibilmente, quelle operazioni di importo notevolmente sproporzionato rispetto al profilo economico-professionale del cliente. Ai fini di una segnalazione “opportuna”, dovrà essere consultata la lista internazionale dei soggetti pericolosi per sospetta appartenenza ad organizzazioni terroristiche e dovrà porsi particolare attenzione a quei casi in cui vi è interposizione fittizia del soggetto che sottoscrive la dichiarazione riservata presso l’intermediario abilitato allo scudo. Si pensi, per esempio, all’impiegato statale che rimpatri capitali per diversi milioni di euro o all’artigiano che regolarizzi quadri di ingente valore detenuti all’estero. Il sospetto che tali capitali possano essere il frutto di delitto sarebbe fondato così come opportuna sarebbe la conseguente segnalazione.