Le novità apportate dal decreto correttivo di settembre al D.lgs. 231/07, a cura del Prof. Avv. Ranieri Razzante e dell'Avv. Domenico de Palma
Lo scorso 18 settembre è stato approvato il correttivo al decreto legislativo 231/2007 (c.d. decreto antiriciclaggio). Molte sono le modifiche apportate dal legislatore a quasi due anni di distanza dall’emanazione della prima versione del decreto. Una certa attenzione è stata riservata all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ed in particolar modo ai suoi compiti, ai suoi poteri ed ai rapporti con le altre Autorità. Grande sensibilità il legislatore ha mostrato anche nei confronti delle succursali e filiazioni degli intermediari situate in Stati extracomunitari; ciò, probabilmente, anche in ragione della crescente attenzione che stanno attirando su di sé i “paradisi fiscali”. Nuovi adempimenti sono previsti per la figura del c.d. “titolare effettivo” del rapporto o dell’operazione. Novità di rilievo anche per quanto riguarda i professionisti soggetti alla disciplina antiriciclaggio. Si è poi modificata la disciplina delle operazioni collegate e di quelle frazionate, nonché, più in generale, la disciplina sull’adeguata verifica e sulla registrazione nell’Archivio Unico Informatico (AUI).
Le novità sull’UIF – Unità di Informazione Finanziaria.
Come anticipato in premessa, sono stati ampliati e meglio definiti i compiti ed i doveri dell’Unità di Informazione Finanziaria. Una prima “aggiunta” è stata prevista dal legislatore al termine del primo comma dell’articolo 5 del decreto antiriciclaggio. Alla relazione presentata al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, dal Ministro dell’economia e delle finanze, è allegato (come appunto previsto dalla integrazione) il rapporto del Direttore della UIF sull’attività da questa svolta. La collaborazione tra la UIF, le Autorità di vigilanza di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di Finanza è fondamentale per l’efficacia dell’opera svolta, da ognuno di questi soggetti, nel contrasto al riciclaggio ed al terrorismo. L’UIF, quale Autorità preposta alla analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette che provengono dai soggetti obbligati (nota 1), svolge una importante funzione di “collettore” e di filtro tra le informazioni provenienti da questi ultimi e l’approfondimento investigativo successivo. L’UIF, tra l’altro, è l’unico soggetto preposto alla raccolta diretta delle informazioni inoltrate dagli obbligati nelle segnalazioni. La delicatezza di queste attribuzioni ha spinto il legislatore a puntualizzare come sia compito dell’UIF indicare almeno il numero delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dagli obbligati ed il seguito dato a tali segnalazioni. In sostanza, queste precisazioni sui compiti dell’UIF mirano ad ottimizzare la circolazione delle informazioni in previsione sia di un contrasto alla criminalità sempre più efficace sia di una collaborazione sempre più attiva fra i soggetti coinvolti. Ulteriore onere previsto, questa volta ex novo, dal legislatore di settembre, è quello inserito dalla lettera e-bis), comma 6, articolo 6, d.lgs. 231/07: l’UIF dovrà, in materia di segnalazioni sospette, emanare istruzioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica sui dati e le informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni stesse. Anche questa integrazione, evidentemente, indica la volontà di incrementare e facilitare la collaborazione attiva degli obbligati. In ultimo, è stato modificato, direi per fortuna, il sesto comma dell’articolo 9 del decreto in parola. Per fortuna, perché la previgente ed approssimativa formulazione del citato sesto comma, imponeva alle Autorità di vigilanza di settore, alle amministrazioni interessate ed agli ordini professionali di informare la UIF solo delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette. Tale inefficace disposizione normativa è stata sostituita con la previsione che i soggetti appena sopra elencati informino l’UIF per le ipotesi di violazione di una qualsiasi delle norme del d.lgs. 231.
Le novità previste per le succursali e le filiazioni degli intermediari situate in Stati extracomunitari.
La crescente attenzione che gli Stati ad economia avanzata hanno mostrato nel contrasto ai c.d. paradisi fiscali si riflette anche nelle modifiche apportate a livello nazionale alla legge antiriciclaggio e non solo (nota 2) . Per quel che in questa sede più interessa, il quarto comma dell’articolo 11, d.lgs. 231/07, è stato completamente modificato. La nuova formulazione di detto comma impone, agli intermediari che abbiano succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, di applicare misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva antiriciclaggio in materia di adeguata verifica e conservazione. Il comma citato stabilisce anche che “qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l’applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 (gli intermediari, appunto) sono tenuti a darne notizia all’autorità di vigilanza di settore in Italia e ad adottare misure supplementari per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”. Lodevole è lo sforzo del legislatore finalizzato a garantire, anche sulle succursali site in Stati non allineati alla normativa antiriciclaggio comunitaria, un certo grado di controllo (nota 3) . Problemi, però, possono nascere dalla discrezionalità lasciata agli intermediari sia nell’applicare “misure equivalenti” a quelle previste dalla direttiva sia, soprattutto, nell’applicare misure supplementari qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l’applicazione di misure equivalenti. La legge, infatti, non specifica cosa si debba intendere per misure equivalenti e misure supplementari e, di più, non indica quali autorità (ed in che modo) debbano vigilare sul rispetto delle misure equivalenti/supplementari. Sembra, a chi scrive, che queste previsioni siano abbastanza sterili rispetto allo scopo che intendono perseguire. Finché vi saranno Paesi interessati ad attrarre capitali dall’estero per rinvigorire la propria economia e pronti, per raggiungere detto scopo, ad abbattere la pressione fiscale, a non punire gli illeciti fiscali ed a mantenere un segreto bancario quasi impenetrabile, sarà difficile garantire un controllo elevato sulle succursali situate in paesi extracomunitari. Bisognerebbe, piuttosto (come si sta cominciando a fare), colpire direttamente gli Stati non allineati.
Le novità sul titolare effettivo
Il correttivo antiriciclaggio licenziato definitivamente dal governo non manca di prevedere novità per la figura del c.d. titolare effettivo.
Una prima modifica è stata prevista alla lettera u), comma 2, articolo 1, del d.lgs. 231/07 laddove ne è fornita la definizione. In particolare è stato specificato come questi sia la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico al decreto. Il legislatore, dunque, rispetto alla precedente definizione, si è sforzato solo di esprimersi meglio. La novità di maggior interesse sul titolare effettivo, invece, riguarda l’obbligo di inserirne i dati nell’Archivio Unico Informatico. Gli intermediari, i professionisti e tutti gli obbligati, insomma, dovranno arricchire i propri archivi, informatici o cartacei, con le informazioni raccolte sullo stesso titolare effettivo. Ciò, naturalmente, comporterà e richiederà una maggiore attenzione nel corso degli adempimenti richiesti per l’adeguata verifica. Gli intermediari soprattutto, se già non lo fanno, dovranno preoccuparsi di fornire al cliente un vero e proprio servizio di consulenza per far capire “chi è” e “se c’è” un titolare effettivo dell’operazione occasionale o del rapporto continuativo (nota 4).
Le novità per i professionisti
Rilevanti le novità previste per i professionisti. La lettera b) del primo comma dell’articolo 12, come modificata dal correttivo, include ora fra i soggetti obbligati dalla normativa antiriciclaggio anche le associazioni di categoria di imprenditori o commercianti, i CAF e i patronati che svolgano in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi. Così come modificata la lettera b) citata include sicuramente fra i soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio le associazioni di categoria, i CAF ed i patronati ma a condizioni ben precise. I soggetti appena citati, infatti, possono essere considerati professionisti ex articolo 12, d.lgs. 231/2007 (e quindi sottostarne agli obblighi), solo se svolgono attività in materia di contabilità e tributi e se svolgono questa attività in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti. Su questo passaggio la norma potrebbe essere oggetto di interpretazioni contrastanti. Si dice questo non tanto per il requisito di professionalità richiesto, quanto per quell’anche nei confronti dei propri associati o iscritti. In sostanza, le associazioni di categoria, i CAF ed i patronati, sono considerati professionisti-obbligati se svolgono attività in materia di contabilità e tributi non solo nei confronti degli iscritti ma anche nei confronti di terzi esterni all’associazione. Sembra, per come la norma è formulata, che il requisito della professionalità dipenda dalla “imprescindibile” prestazione a terzi dell’attività e non dipenda dall’assistenza ai propri associati. E se una associazione presta la propria attività in materia di contabilità e tributi solo ai propri associati? Certo una interpretazione restrittiva della norma non è consigliabile ma sembra, comunque, che possa nascere qualche fraintendimento sul punto.
Il correttivo ha inserito, sempre all’articolo 12, il comma 3-bis. Secondo questo nuovo comma, i componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all’articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica, registrazione e segnalazione di operazioni sospette. Anche qui l’interpretazione della norma non è delle più semplici, soprattutto se la si considera alla luce di quanto disposto dal richiamato art. 52. Da una ripetuta e coordinata lettura delle due norme pare di poter affermare che i componenti degli organi di controllo siano sicuramente esonerati dagli obblighi antiriciclaggio ma conservano comunque la loro funzione di controllo. Se in ragione della funzione di controllo questi dovessero avere notizia di infrazioni riguardanti gli adempimenti di registrazione o di segnalazione, dovrebbero comunque comunicarlo agli organi o alle autorità preposte (secondo quanto stabilito, appunto, dall’articolo 52).
Ulteriore novità per i professionisti è stata prevista dal comma 1-bis dell’articolo 38, d.lgs. 231/07. Secondo questo comma i professionisti indicati nell’articolo 12 “registrano tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall’accettazione dell’incarico professionale, dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale, i dati indicati dall’articolo 36, comma 2, ferma l’ordinaria validità dei documenti d’identità”. Il legislatore intende anticipare l’obbligo di registrazione, per dare maggiore utilità all’archivio, anche se lascia al professionista lo spiraglio della libera determinazione, evitandogli censure in sede ispettiva. Se l’incarico, quindi, prevede un’esecuzione continuata il cui termine è incerto e aperto, al professionista viene lasciata la libertà di registrarlo quando la prestazione si riterrà conclusa, non fermandosi all’accettazione. Il nuovo criterio dell’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni prefigura un sistema che lascia spazio al professionista di parametrare la registrazione in base all’incarico ricevuto. Sarà opportuno fermarsi all’accettazione quando le informazioni sono tutte in possesso di chi registra, per spostarsi invece in avanti se si prevede di venire a conoscenza di ulteriori dettagli in un momento successivo alla visita del cliente in studio. Attendere la conclusione della prestazione sarà invece consigliabile quando questa ha una durata non definibile a priori. Indipendentemente, poi, dal momento della registrazione, dovrà essere ferma la validità dei documenti di identità. Questo significa che se in fase di identificazione il cliente ha presentato un documento di identità a scadenza ravvicinata, sarà opportuno procedere ad una registrazione successiva al conferimento dell’incarico, per disporre di un dato aggiornato.
Le novità sulle operazioni collegate
Il correttivo dispone la soppressione della definizione, precedentemente vigente, di operazione collegata. Tale eliminazione ha comportato la conseguente modifica della lettera b), comma 1, articolo 15 ove ora si parla di “operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata”. La modifica punta ad incidere sul monitoraggio di queste operazioni. Ad esempio, prima della modifica, le operazioni frazionate venivano aggregate nei sette giorni seguenti e, per non sfuggire al monitoraggio in AUI, si teneva conto solo di quanto accadeva sul rapporto oggetto di movimentazione. D’ora in poi, la sommatoria delle frazionate risulterà comprendere quelle collegate che hanno concorso a realizzarle. La norma avrà implicazioni sulla struttura degli archivi unici, così da modificare i criteri di aggregazione. L’operazione collegata, infatti, è per definizione quella realizzata su un conto o rapporto diverso da quello nel quale si è verificato il frazionamento. La differenza sta nel fatto che mentre la somma delle frazionate si fa per rapporto, bisognerà ora preoccuparsi di far rientrare le movimentazioni effettuate dallo stesso soggetto anche se compiute su conti diversamente intestati, oppure di diversa natura rispetto a quello di partenza. Bisognerà fare riferimento al codice fiscale del soggetto esecutore come fonte delle aggregazioni. In sostanza, le operazioni collegate avranno un senso solo se poste in essere per realizzare un’operazione frazionata.
In ultimo, si ricorda che il correttivo ha modificato, puntualizzandone il contenuto, anche l’articolo 22 del decreto antiriciclaggio. Nello specifico, oltre a ribadire che gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti, si è precisato che per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente (cioè considerato quanto disposto dall’articolo 20 riguardo l’approccio basato sul rischio).
Prof. Avv. Ranieri Razzante
Avv. Domenico de Palma
Note
- Si ricorda che i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio sono espressamente previsti negli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 231/2007.
- Si ricorda che il D.L. 78/2009, c.d. decreto anticrisi, oltre a prevedere le norme sullo scudo fiscale (art. 13-bis), prevede uno specifico articolo (art. 12) sul contrasto ai Paesi off-shore.
- La precedente formulazione del comma 4 dell’articolo 11 prevedeva che gli intermediari facessero osservare, alle proprie succursali situate in Stati terzi, gli obblighi di adeguata verifica e di conservazione anche tramite misure equivalenti. Tale comma stabiliva però che, nel caso la legislazione del Paese terzo non avesse consentito l’applicazione di misure equivalenti, gli intermediari fossero esclusivamente tenuti a darne notizia all’autorità di vigilanza del settore, senza imporre l’applicazione di eventuali misure supplementari.
- La scheda di adeguata verifica, lo si precisa per maggiore chiarezza, sarà compilata dalla persona fisica che effettua l’operazione; il titolare effettivo, evidentemente, non compila nulla materialmente.






