Di seguito il testo della comunicazione; la versione "ufficiale" in formato pdf (14 K, 4 pp.) è disponibile nel sito di Banca d’Italia.
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. B) del d.lgs 231/2007 - Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici
Nell’ambito dell’azione di prevenzione del riciclaggio assume crescente rilievo il fenomeno degli abusi nell’erogazione e nella gestione dei finanziamenti pubblici alle imprese.
La tematica è rilevante, da un lato, per le distorsioni indotte nel corretto funzionamento dei meccanismi di mercato a svantaggio degli operatori economici onesti, dall’altro, per le evidenti connessioni tra l’attività criminale in questione e la corruzione, con elevati rischi di condizionamento e di inquinamento delle scelte pubbliche.
In relazione a quanto precede, è opportuno richiamare gli intermediari bancari e finanziari e i professionisti -a vario titolo coinvolti in operazioni connesse con l’erogazione e l’impiego di finanziamenti pubblici comunitari e nazionali -a prestare particolare attenzione sia alla fase prodromica alla concessione dei fondi, inclusa l’istruttoria finalizzata alla erogazione, sia alla fase relativa all’impiego degli stessi.
Per agevolare tali valutazioni, si fornisce, ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007, l’allegato schema operativo -elaborato sulla base dell’analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate per il sospetto di condotte illecite -che descrive possibili anomalie riscontrabili nell’operatività connessa con la concessione di finanziamenti pubblici.
Nella valutazione assumono centralità le informazioni riguardanti gli assetti proprietari delle imprese interessate all’ottenimento dei fondi e le effettive finalità economico finanziarie sottostanti alle transazioni. Particolare attenzione va prestata ai passaggi di quote societarie e all’ingresso di nuovi soci di maggioranza, specie dopo l’assegnazione del contributo.
Come noto, per il corretto adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, da un lato, non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti i comportamenti descritti nello schema operativo; dall’altro, la mera ricorrenza di singoli comportamenti individuati negli schemi non è motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione.
Qualora emergano operazioni sospette riconducibili ai fenomeni descritti, è necessario che i soggetti tenuti le segnalino con la massima tempestività, ove possibile prima di dar corso alla loro esecuzione, anche al fine di consentire alla UIF l’eventuale esercizio del potere di sospensione previsto dall’articolo 6, comma 7, lett. c) del d.lgs. n. 231 del 2007.
Le banche e gli altri soggetti destinatari della comunicazione della UIF del 13 ottobre 2009 presteranno particolare attenzione, nella definizione delle concrete modalità operative, alle interrelazioni con i comportamenti descritti nello schema di anomalia attinente ai conti dedicati.
Sarà cura dei soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, diffondere le indicazioni operative fra il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni sospette.
Allegato
- Fase prodromica all’erogazione del finanziamento
- imprese interessate da processi di capitalizzazione attuati attraverso:
- consistenti apporti di contante;
- bonifici con causale “finanziamento soci” o “apporto soci in conto aumento di capitale” seguiti pressoché contestualmente da trasferimenti di fondi in favore di società collegate;
- bonifici, assegni o altre modalità di afflusso di capitali disposti da soggetti che non appaiono avere collegamenti societari o operativi o comunque rapporti con l’impresa;
- imprese interessate da improvvise ovvero ripetute variazioni negli assetti proprietari o di controllo o nella sede sociale;
- imprese i cui soci o amministratori:
- risultano, al pari di soggetti agli stessi notoriamente contigui (ad esempio familiari), di dubbio profilo reputazionale (ad esempio perchè sottoposti a procedimenti penali) ovvero privi di esperienza nel settore in cui opera la società che richiede il finanziamento;
- hanno residenza/sede all’estero, specie se in paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio;
- apertura di rapporti con imprese operanti in settori economici diversi da quello oggetto del finanziamento, specie se in precedenza non operative o costituite di recente;
- l’entità del finanziamento richiesto appare del tutto incompatibile con il profilo economico-finanziario del soggetto richiedente;
- la documentazione prodotta ai fini dell’erogazione del finanziamento (ad esempio polizze fideiussorie) presenta elementi di criticità o di dubbio, soprattutto sotto il profilo economico-finanziario;
- richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie;
- imprese interessate da processi di capitalizzazione attuati attraverso:
- Fase di utilizzo dei finanziamenti
- prelevamento per contanti, immediato ovvero tramite più operazioni frazionate, di quote del finanziamento ricevuto;
- immediato trasferimento presso altro intermediario dei fondi ricevuti, specie se per finalità non riconducibili al progetto finanziato;
- trasferimento dei fondi ricevuti a soggetti terzi, effettuato con operazioni che non appaiono logicamente collegate alle finalità per le quali il finanziamento è stato erogato;
- ripetuti giri di fondi tra conti di società collegate, specie se effettuati nei confronti di una società che poi risulta fallita o posta in liquidazione;
- trasferimento dei fondi ricevuti a favore di persone fisiche o giuridiche con sede in paesi a regime fiscalmente privilegiato o caratterizzati da regimi non equivalenti nel contrasto al riciclaggio;
- trasferimenti di parte dei fondi ricevuti a favore di persone fisiche o di società a titolo di consulenze e prestazioni professionali di varia natura;
- improvvisa o ripetuta variazione degli assetti proprietari dell’impresa, successivamente all’erogazione dei fondi;
- rimborso in via anticipata del finanziamento ricevuto, specie se con operazioni in contanti o con fondi provenienti da paesi con regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio.











