Banca d'Italia: consultazione sullo "Schema delle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" (12 gennaio 2012)
Il 12 gennaio 2012 la Banca d'Italia ha pubblicato la bozza delle nuove "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" in attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo V del Testo Unico Bancario come modificato dal D. lgs. del 13 agosto 2010, n. 141.
Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nelle modalità indicate nel testo stesso.
Di seguito la "Premessa" del documento.
Premessa
Il decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, nel riordinare la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, contenuta nel Titolo V del Te sto unico bancario (TUB), ha razionalizzato la regolamentazione (incluso il peri metro delle attività riservate) e l'assetto dei controlli a cui sono sottoposti gli intermediari finanziari. L'obiettivo è assicurare la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati e rafforzare la stabilità complessiva del sistema finanziario.
Principali novità introdotte dal d.lgs. 141/2010 nella regolamentazione degli intermediari finanziari
Il d.lgs. 141 del 13 agosto 2010, in occasione del recepimento della direttiva europea in materia di credito al consumo, ha, tra l'altro, sottoposto a una complessiva revisione la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario contenuta nel Titolo V TUB.
Gli aspetti principali della riforma riguardano:
- la ridefinizione dell'ambito della riserva di attività degli intermediari finanziari (nota 1), limitata alla concessione di finanziamenti (a cu i si aggiunge, ai sensi della l. 130 del 1999, quella di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento in materia di cartolarizzazione dei crediti – c.d. servicing);
- la previsione di un albo unico degli intermediari finanziari, con il superamento della distinzione tra elenco generale ex art. 106 TUB ed elenco speciale di cui all'art. 107 TUB. Nell'albo unico si dovranno iscrivere anche i confidi di maggiori dimensioni e le agenzie di prestito su pegno (nota 2) , mentre è prevista l'iscrizione in una sezione separata del medesimo albo delle società fiduciarie controllate da una banca o aventi un capitale versato non inferiore al doppio di quello previsto dal codice civile per le società per azioni ( nota 3) (nota 4);
- il rafforzamento dell'impianto delle regole e dei poteri sugli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico. Sono previsti controlli più stringenti sull'accesso al mercato e sull'assetto proprietario degli intermediari; è, infine, introdotto un regime di vigilanza consolidata sui gruppi finanziari.
Nell'ambito del descritto quadro normativo, il TUB attribuisce al Ministero dell'Econo mia e delle finanze e alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni di attuazione della nuova disciplina degli intermediari finanziari.
Con il presente documento, si sottopone a consultazione lo schema delle "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", che contiene la disciplina di vigilanza dei soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia: intermediari finanziari, confidi di maggiori dimensioni, agenzie di prestito su pegno e società fiduciarie disciplinate dall'ar t. 199, comma 2, TUF.












