In banca clienti ai raggi X . Allo sportello la soglia di 15mila euro di Ranieri Razzante (Il Sole 24ore del 29 agosto 2010)
Fonte: Il Sole 24ore del 29 agosto 2010
Ci sono le persone politicamente esposte (Peps), i paesi a rischio, i titolari effettivi, i money transfer, le fiduciarie nei nuovi indici di anomalia antiriciclaggio, pubblicati venerdì dalla Banca d'Italia (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Gli indici sono destinati a tutti gli operatori coinvolti nel sistema antiriciclaggio, tranne i professionisti. Nuove regole anche sui versamenti in contanti che superano la soglia di 15mila euro.
L'elenco è più ricco rispetto a quello del 2001, in seguito alla normativa comunitaria recepita con il decreto 231/2007. C'è, inoltre, un maggior grado di dettaglio nella descrizione dei comportamenti, così come peraltro era già avvenuto con l'analogo provvedimento per i liberi professionisti.
Un esempio su tutti: «Il cliente pone ripetuti quesiti sull'applicazione della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e cerca di indurre il personale a eludere tali presidi, anche tentando di stabilire relazioni eccessivamente confidenziali» (indice 2.3). Così come l'opposto comportamento, inserito nel provvedimento del 16 aprile 2010 per le libere professioni, del cliente che mostra una «inusuale familiarità» con i presidi antiriciclaggio (indice n. 3 del decreto).
Significativo è l'inizio della casistica, che pone al primo posto non tanto il rifiuto a fornire informazioni, ma il fatto di fornirle false o "contraffatte". Quando un'informazione è contraffatta? In genere si parla di "documenti contraffatti", ed è già difficile, affermano i soggetti interessati, essere in grado di riconoscerli ictu oculi.
Se si pensa poi a informazioni sul "titolare effettivo", tutto si complica, in quanto i meccanismi di riconoscimento sono assai più blandi, non essendo presente né conoscibile di persona il soggetto in questione. L'Autorità di vigilanza, al punto 1.2, elenca una serie di fonti «affidabili e indipendenti» con le quali confrontare le informazioni di cui si è in possesso: «archivi camerali, albi ed elenchi di soggetti autorizzati, comunicazioni rese al pubblico ai sensi della normativa di settore (prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate), dati pubblicati in siti internet di organi o autorità pubbliche nazionali o estere».
Molti si chiedono se ciò generi obblighi di detenzione di particolari software con banche dati di Peps o di soggetti in qualche modo esposti, per formulare incroci informativi degni di Sherlock Holmes. Posto il dovere di effettuare una verifica "adeguata", con tutti i mezzi dell'ordinaria diligenza, un obbligo in tal senso, in punta di diritto, non è rinvenibile nella norma.
I nuovi indici di anomalia parlano di spiegazioni del cliente «non realistiche, confuse o incoerenti», di colui che viene «costantemente accompagnato da altre persone che appaiono estremamente interessate all'operatività», di trasferimenti di fondi provenienti da terze persone e dal cliente trasferiti su conti intestati a società fiduciarie. Operatività, queste, ormai definibili come tipiche nel sistema finanziario, e non solo. Nel mondo delle professioni non è infrequente assistere a richieste di costituzione di trust, ovvero di confezionare operazioni di finanza strutturata, in paesi dove le regole antiriciclaggio sono assenti o più soft.
Anche la "vincita al gioco" fa il suo ingresso tra gli indici di anomalia. La Banca d'Italia, però, ricorda (indice 6.3) che i ripetuti versamenti di somme, specie se in contanti, giustificati con vincite al gioco o con donazioni e lasciti ereditari dovrebbero accendere l'attenzione.
Un altro comportamento che l'Autorità evidenzia come anomalo è l'utilizzo di conti intestati a persone fisiche per operazioni nell'interesse di imprese o enti, quando le prime sono anche amministratori, soci, dipendenti o clienti delle realtà in questione.
Di recente, la cronaca ha registrato false garanzie poste a finanziamenti, oppure garanti non legati ai beneficiari degli stessi, se non da sodalizi criminali. L'indice 8.5 raccomanda alle banche di tenerne conto, soprattutto se i soggetti garanti sono all'estero.
Per quanto riguarda l'estero, la Banca d'Italia cita le operazioni attraverso i money transfer. I loro agenti in attività finanziaria sono allertati su invii di somme da più agenzie a medesimi beneficiari, specie se questi ultimi sono in Paesi a rischio.











